Legge 7 marzo 2003, n. 38
"Disposizioni in materia di agricoltura"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61
del 14 Marzo 2003
ART. 1.
(Delega al Governo per la modernizzazione
dei settori dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura,
agroalimentare, dell’alimentazione e delle foreste)
1. 1. Il Governo è delegato
ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure
di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e
della filiera agroalimentare, ai sensi dell’articolo 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli
orientamenti dell’Unione europea in materia di politica agricola
comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo
di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell’acquacoltura,
agroalimentare, dell’alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui
al comma 1, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione
e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti
princìpi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili,
alle finalità e ai princìpi e criteri direttivi di cui
all’articolo 7, comma 3, e all’articolo 8 della legge 5
marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l’istituzione
di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province
autonome riguardante la preparazione dell’attività dei
Ministri partecipanti ai Consigli dell’Unione europea concernenti
le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra,
le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione
avverrà fra il Ministro competente per materia in occasione di
ogni specifico Consiglio dell’Unione europea e i presidenti di
giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione
di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche l’esame di progetti
regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo
a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente.
Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia
di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore
onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione
presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione
di cui alla lettera a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti
ai fini dell’esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle
regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento
per la prevenzione di controversie;
d) favorire lo sviluppo della
forma societaria nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura,
anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall’articolo
12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall’articolo
10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto
stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999;
e) rivedere la normativa in materia
di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione
e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato
e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità
dei settori di cui al comma 1, nonchè di favorirne il miglioramento
dell’organizzazione economica e della posizione contrattuale,
garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi
dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’articolo
9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2002;
f) coordinare e armonizzare la
normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri
di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della
continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi
e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile
1997, n. 146, e dettare princìpi fondamentali per la normativa
regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l’adozione
di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte,
nonchè di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione
di adeguate unità produttive, favorendone l’accorpamento
e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l’accorpamento
delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma
cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori
agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente
nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando
le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese
agricole;
h) coordinare e armonizzare la
normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di
cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i princìpi
fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di
tali materie;
i) favorire l’accesso ai
mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell’acquacoltura
e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza
stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia
del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi
di mercato, nonchè favorire il superamento da parte delle imprese
agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi
o straordinari;
l) favorire l’insediamento
e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l’adozione
di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa per il
supporto dello sviluppo dell’occupazione nel settore agricolo,
anche per incentivare l’emersione dell’economia irregolare
e sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi
alla tracciabilità, all’etichettatura e alla pubblicità
dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l’adozione di
procedure di tracciabilità, differenziate per filiera, anche
attraverso la modifica dell’articolo 18 del decreto legislativo
n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002,
e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare
la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine
di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al
commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali
regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure
amministrative relative all’immissione in commercio, alla vendita
e all’utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti,
sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi
dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
q) agevolare la costituzione e
il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle
loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza
degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell’articolo
27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire
un’efficace concentrazione dell’offerta della produzione
agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza
e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando
il termine previsto dall’articolo 26, comma 7, del medesimo decreto
legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì,
la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento,
indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti
del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai
prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi
di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni,
la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire
l’internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo
sviluppo, il sostegno e l’ammodernamento delle filiere agroalimentari
gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione
sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l’istituzione
di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del
Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata
dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito
di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte
per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti
a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema della
programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche
al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di princìpi
di sussidiarietà e garantire il trasferimento di un adeguato
vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;
u) riformare la legge 17 febbraio
1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull’organizzazione
dell’amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni
di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio
1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei
controlli sull’attività di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di solidarietà
nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72,
al fine di garantire l’efficacia degli interventi in favore delle
imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità
meteomarine;
aa) rivedere la definizione della
figura economica dell’imprenditore ittico e le attività
di pesca e di acquacoltura, nonchè le attività connesse
a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando
le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi
e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra
imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica
dell’articolo 5 e dell’articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo n. 226 del 2001, nonchè degli articoli 123, 164,
da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli
standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con
le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell’articolo
318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure
tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare
lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell’acquacoltura
e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso
la modifica dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del
2001;
ee) equiparare, ai fini dell’esercizio
dell’attività di vendita di cui all’articolo 4, comma
8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni
alle società;
ff) definire e regolamentare l’attività
agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici,
per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo
di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione,
la manutenzione su fondi agro-forestali nonchè le operazioni
successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio
dei prodotti;
gg) dettare i princìpi
fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica
in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e
degli organismi operanti a tale fine;
hh) adeguare la normativa relativa
all’abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica
dell’articolo 408 del regolamento per l’esecuzione del codice
della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328.
3. Il Governo è delegato
ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche
in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia
di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo
i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con
il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme
controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare
le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato
ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
le norme costituenti princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo
117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti
sino all’eventuale modifica da parte delle regioni.
4. Il Governo informa periodicamente
il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi
1 e 3.
5. Con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di
cui al comma 3.
6. Gli schemi di decreto legislativo
di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinchè
sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia
entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza
dei termini di cui ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi
ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
7. Sono in ogni caso fatte salve
le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle
relative norme di attuazione
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di produzione agricola e agroalimentare
con metodo biologico)
1. Il Governo e' delegato
ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito
il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile,
svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza
della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un decreto legislativo recante la
revisione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della
disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo
biologico di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) apportare le modifiche conseguenti
all'evoluzione del sistema istituzionale, con particolare riguardo al
rispetto del principio di sussidiarieta' e alla collaborazione istituzionale
tra Stato e regioni;
b) rivedere la disciplina relativa
al Comitato di valutazione degli organismi di controllo e agli organismi
pubblici e privati incaricati delle attivita' di controllo della produzione
agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni
ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, in modo da prevedere
che:
1) il Comitato di valutazione degli
organismi di controllo sia integrato al fine di garantire una rappresentanza
paritetica allo Stato e alle regioni;
2) l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di controllo sia soggetta a rinnovo triennale;
3) i requisiti degli organismi di
controllo siano specificati con maggiore dettaglio, superando il requisito
relativo alla diffusione delle strutture organizzative degli organismi
medesimi e stabilendo, in particolare, che la richiesta di autorizzazione
allo svolgimento dell'attivita' di controllo sull'intero territorio
nazionale sia corredata da un'attestazione di rispondenza alla norma
EN 45011 rilasciata da uno degli organismi indipendenti di accreditamento
ufficiale soggetto ad accordi di mutuo riconoscimento fondati sul procedimento
di pari valutazione instaurato, a livello europeo, dalla European Cooperation
for Accreditation (EA) o, a livello internazionale, dall'International
Accreditation Forum (IAF);
4) l'attivita' di vigilanza sia
disciplinata anche tenendo conto del principio di sussidiarieta';
5) siano definite le disposizioni
sanzionatorie nei confronti degli organismi di controllo;
6) il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 220, sia abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al presente comma;
7) gli allegati al decreto legislativo
di cui al presente comma relativi alla modulistica possano essere successivamente
adeguati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
2. Lo schema di decreto legislativo
di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio
dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, e' trasmesso al Parlamento affinche' sia espresso il parere
entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, il decreto
e' emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza
del termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest'ultimo
e' prorogato di sessanta giorni.
3. Disposizioni correttive e integrative
del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere comunque emanate,
con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse
procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo stesso anche alla luce di eventuali problematiche emerse
nel primo periodo di applicazione.
4. Sono fatte salve le competenze
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura
biologica.
5. Il Governo informa periodicamente
il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi
1 e 3.
Art. 3.
(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche)
1. All'articolo 59 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 123 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal
seguente: "2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore
dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle entrate derivanti
dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento
di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di
agricoltura biologica, nonche' in materia di sicurezza e salubrita'
degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della
Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato
nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. C 28 del 1º febbraio 2000. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalita'
di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti
e delle spese di ricerca ammissibili";
b) il comma 2-bis e' sostituito
dal seguente: "2-bis. E' istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura
biologica e di qualita', alimentato da un contributo statale pari a
lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003.
Il Fondo e' finalizzato:
a) al sostegno allo sviluppo della
produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e
agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione,
nonche' mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona
pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei
fertilizzanti; b) all'informazione
dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica,
sugli alimenti tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione
di origine protetta";
c) dopo il comma 2-bis e' inserito
il seguente: "2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis e' ripartito
annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito
di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali
che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole
e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorita' stabilite al
comma 2-bis";
d) al comma 5, le parole: "di
cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al
comma 2-bis".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli O