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Testo del decreto-legge coordinato con
la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 186 del 10 agosto 2004
Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Denominazioni di vendita nazionali
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, le denominazioni di vendita «latte fresco
pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità»,
da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo
umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all'articolo
4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54. La data di scadenza del «latte
fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta
qualità» e' determinata nel sesto giorno successivo a quello
del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine
inferiore. L'uso del termine «fresco» nelle denominazioni
di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano e' riservato ai
prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi
alla data del trattamento termico.
1-bis.
E' comunque vietata l'utilizzazione della denominazione «fresco»
sull'etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni
e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto
in maniera non conforme all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio
1989. n. 169.
2. La denominazione di vendita del
latte ottenuto con i trattamenti autorizzati, prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
citata legge n. 169 del 1989, in relazione all'evoluzione tecnologica
e' quella di «latte» con l'aggiunta della indicazione del
trattamento autorizzato.
3. La denominazione di vendita «passata
di pomodoro», da riportare nella etichettatura del prodotto derivante
dalla trasformazione del pomodoro, e' riservata al prodotto ottenuto dalla
spremitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle
attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro
della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto prodotto
ed in particolare la sua composizione e le altre modalità di produzione,
nonche' individuati, tra quelli già previsti dalla legislazione
vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalità relative ai
controlli, eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali
dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica
di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria.
3-bis. L'ultimo comma
dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente: «Ai fini della classificazione merceologica
si intende per «vitello» un animale appartenente alla specie
bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non
superi il peso di 185 chilogrammi».
4. Con il decreto di cui all'articolo
3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità
ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura del luogo
di origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3.
5. Al fine di assicurare la corretta
e trasparente informazione del consumatore, la denominazione di vendita
dello Stato membro di produzione non puo' essere usata quando il prodotto
che essa designa, dal punto di vista della sua composizione o della sua
fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dai prodotti di cui
ai commi 1, 2 e 3.
6. Ai fini delle determinazioni
di cui al comma 5, si applicano le disposizioni previste all'articolo
4, commi 1-ter e 1-quater, del citato decreto legislativo
n. 109 del 1992. La documentazione deve essere trasmessa al Ministero
delle attività produttive e al Ministero delle politiche agricole
e forestali, i quali, entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, possono autorizzare l'uso della denominazione o, con il medesimo
provvedimento, stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonche' indicazioni
di utilizzazione.
7. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1 e 2 della
legge 3 maggio 1989, n. 169.
8. Per i prodotti di cui ai commi
2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli imballaggi e le etichette conformi
alle previgenti disposizioni possono essere utilizzati per un periodo
di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
8-bis. Il comma 2 dell'articolo
11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito dal seguente:
«2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo
ai prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24
giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri
laboratori di analisi».
Art. 1-bis.
Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti
alimentari
1. Al fine di consentire
al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche
dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti
medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione
del luogo di origine o provenienza.
2. Per luogo di origine o provenienza
di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine
ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato,
la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola
utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.
3. Con decreti del Ministro delle
politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività
produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le modalità per
la indicazione del luogo di origine o di provenienza.
4. La violazione delle disposizioni
relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e
nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, e'
disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei
prodotti alimentari interessati.
Art. 1-ter.
Etichettatura degli oli d'oliva
1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai
consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura
degli oli di oliva vergini ed extravergini e' obbligatorio riportare l'indicazione
del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.
2. Le modalità per l'indicazione
obbligatoria delle diciture di cui al comma 1 sono definite con il decreto
di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 2.
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare
nel settore lattiero-caseario
1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province
autonome in materia di agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della legge
29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «adotta, con proprio decreto,» sono inserite
le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
b) dopo le parole: «provvedimenti amministrativi», sono inserite
le seguenti: «relativi alle modalità tecniche e applicative,
e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento
tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,»
1-bis. All'articolo
80, comma 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «dell'obiettivo
1,», sono inserite le seguenti: «nonche' al programma nazionale
di iniziativa comunitaria Leader+ «Creazione di una Rete nazionale
per lo sviluppo rurale»,».
1-ter.
All'articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, dopo le parole: «azioni di sistema 2000-2006», sono inserite
le seguenti: «nonche' del programma nazionale di iniziativa comunitaria
Leader+ «Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale»»
e le parole: «del medesimo Programma» sono sostituite dalle
seguenti: «dei medesimi Programmi».
1-quater.
Allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai
sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio, del 29 settembre 2003, anche ai fini dell'applicazione delle
misure previste dall'articolo 33, dodicesimo trattino, del regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, le disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, sono applicate a partire dall'anno 2005.
2. Al fine di mantenere l'equilibrio
produttivo nazionale e coerentemente con la quota produttiva assegnata
dall'Unione europea, con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, su proposta delle singole regioni interessate, possono essere
modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento
separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e),
del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,
tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, quali previsti
dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione
del bacino regionale fino al settanta per cento del quantitativo effettivamente
prodotto.
2-bis. All'articolo
10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: «con
efficacia limitata al periodo in corso», sono inserite le seguenti:
«esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee».
3. Ai sensi dell'articolo 9 del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente in eccesso
dai produttori in regola con i versamenti e' restituito ai produttori
medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle
imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto
all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA non procede alla
richiesta di prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno
ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità
previsti dai commi 3 e 4 del medesimo art. 9, ferme restando le sanzioni
di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge.
3-bis. All'articolo
9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b), e' inserita la
seguente:
«b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori
titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo
di riferimento e' stata trasformata in prodotti a denominazione di origine
protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14
luglio 1992. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro
il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate,
secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano».
Art. 3.
Misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoruscita transitoria
dall'obiettivo 1
1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste
dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999,
ed il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti
dall'Unione europea, anche in coerenza con quanto assunto con la decisione
in data 31 marzo 2004 del comitato di sorveglianza del quadro comunitario
di sostegno, in ordine al finanziamento con risorse nazionali gestite
dal Ministero delle politiche agricole e forestali, in particolare per
gli interventi riguardanti la flotta di pesca della regione Molise e le
connesse misure socio-economiche, ad esclusione di quelle afferenti il
prepensionamento, ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CE)
n. 2792/1999, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze
di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali
relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle
unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle regioni in
regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1, di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
2. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole
e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le modalità
di attuazione del comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali.
3-bis. Per le unità
da pesca per le quali e' stato concesso contributo comunitario o nazionale
per nuova costruzione il Ministero delle politiche agricole e forestali
rilascia in ogni caso, all'atto del completamento della costruzione, la
licenza di pesca prevista dalla vigente normativa.
4. Dopo il comma 1
dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e' inserito
il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'articolo
2 e' autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri
derivanti dall'articolo 3 e' autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000
annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui
al comma 1 e' rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione
dell'articolo 2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo
3».
5. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge
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