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DIRETTIVA 2000/59/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2000
relativa agli impianti portuali di raccolta per i
rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico
(GUCE L 332/81 del 28.12.2000)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce
la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione
(1),
visto il parere del Comitato economico
e sociale (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura
di cui all'articolo 251 del trattato (4),
visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18
luglio 2000,
considerando quanto segue:
(1) La politica comunitaria in materia di ambiente intende raggiungere
un livello elevato di protezione. Essa si basa sui principi della precauzione
e dell'azione preventiva e sul principio "chi inquina paga".
(2) Un settore importante dell'azione
comunitaria nel settore dei trasporti marittimi riguarda la riduzione
dell'inquinamento dei mari. Questo obiettivo si può raggiungere
attraverso il rispetto delle convenzioni, dei codici e delle risoluzioni
internazionali, mantenendo al contempo la libertà di navigazione,
prevista dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e
di fornitura dei servizi, prevista dal diritto comunitario.
(3) La Comunità nutre gravi
preoccupazioni per l'inquinamento dei mari e dei litorali degli Stati
membri provocato dagli scarichi di rifiuti e dai residui del carico riversato
in mare dalle navi e, in particolare, per l'attuazione della convenzione
internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi del
1973, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), che
disciplina i rifiuti che le navi possono scaricare nell'ambiente marino
e prescrive inoltre che gli Stati firmatari garantiscano la fornitura
di adeguati impianti portuali di raccolta. Tutti gli Stati membri hanno
ratificato la convenzione Marpol 73/78.
(4) È possibile proteggere
ulteriormente l'ambiente marino riducendo gli scarichi in mare dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico. Tale protezione può
essere conseguita migliorando la disponibilità e l'utilizzo di
impianti di raccolta e il regime coercitivo. Nella risoluzione dell'8
giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari (5)
il Consiglio ha inserito, tra le azioni prioritarie, la necessità
di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti di raccolta
all'interno della Comunità.
(5) La direttiva 95/21/CE del Consiglio,
del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per
la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni
di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari
e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo
dello Stato di approdo)(6), stabilisce
che le navi che costituiscono una minaccia irragionevole per l'ambiente
marino non sono autorizzate a riprendere il largo.
(6) L'inquinamento dei mari ha,
per sua intrinseca natura, implicazioni transfrontaliere. Alla luce del
principio di sussidiarietà, l'azione intrapresa a livello comunitario
è lo strumento più efficace per garantire norme ambientali
comuni applicabili alle navi e ai porti in tutta la Comunità.
(7) Alla luce del principio di proporzionalità,
una direttiva rappresenta lo strumento giuridico appropriato, poiché
fornisce una cornice per l'applicazione uniforme e obbligatoria delle
norme in materia ambientale da parte degli Stati membri, lasciando al
contempo a ciascuno Stato membro la facoltà di stabilire gli strumenti
di attuazione che meglio si adattano al proprio sistema interno.
(8) Occorre garantire la compatibilità
di tale azione con gli accordi regionali esistenti, come la convenzione
del 1974/1992 sulla protezione dell'ambiente marino nella regione del
Mar Baltico.
(9) Al fine di migliorare la prevenzione
dell'inquinamento e di evitare distorsioni della concorrenza, le prescrizioni
ambientali dovrebbero applicarsi a tutte le navi, a prescindere dalla
loro bandiera, ed occorrerebbe dotare tutti i porti comunitari di adeguati
impianti di raccolta.
(10) Adeguati impianti portuali
di raccolta dovrebbero soddisfare le esigenze degli utenti, dalle navi
mercantili di maggiori dimensioni alle più piccole imbarcazioni
da diporto, e dell'ambiente, senza causare ingiustificati ritardi alle
navi che li utilizzano. L'obbligo di garantire la disponibilità
di adeguati impianti portuali di raccolta lascia agli Stati membri un'ampia
libertà quanto all'organizzazione migliore per la raccolta dei
rifiuti e consente loro, tra l'altro, di prevedere impianti fissi di raccolta
oppure di designare prestatori di servizi incaricati di fornire ai porti
unità mobili per la raccolta dei rifiuti quando necessario. Tale
obbligo comporta anche l'obbligo di fornire tutti i servizi e/o di adottare
le altre disposizioni necessarie per l'uso corretto e/o adeguato degli
impianti in questione.
(11) È possibile rendere
più adeguati gli impianti mediante piani aggiornati di raccolta
e di gestione dei rifiuti, elaborati in consultazione con le parti interessate.
(12) È possibile migliorare
l'efficacia degli impianti portuali di raccolta imponendo alle navi di
comunicare la necessità di utilizzare tali impianti. È opportuno
che tale notifica fornisca informazioni anche per una gestione dei rifiuti
all'insegna dell'efficienza e della pianificazione. I rifiuti prodotti
dai pescherecci e dalle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo
di 12 passeggeri possono essere gestiti dagli impianti portuali di raccolta
senza comunicazioni preliminari.
(13) È possibile ridurre
gli scarichi in mare di rifiuti prodotti dalle navi imponendo a tutte
le navi di conferire i loro rifiuti agli impianti portuali di raccolta
prima di lasciare il porto. Al fine di conciliare gli interessi di un
funzionamento fluido del trasporto marittimo con la tutela dell'ambiente,
si possono prevedere deroghe a questa norma, tenendo conto di una sufficiente
capacità di stoccaggio ad hoc a bordo, della possibilità
di conferimento in un altro porto senza pericolo di scarico in mare, nonché
di prescrizioni specifiche in materia di conferimento adottate in base
al diritto internazionale.
(14) Alla luce del principio "chi
inquina paga", il costo degli impianti portuali di raccolta, incluso
il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi, dovrebbe
essere a carico delle navi. Nell'interesse della tutela ambientale, il
regime tariffario dovrebbe incentivare il conferimento dei rifiuti nei
porti anziché lo scarico in mare. È possibile promuovere
tale prassi prevedendo che tutte le navi contribuiscano ai costi di raccolta
e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi al fine di ridurre gli incentivi
economici agli scarichi in mare. Alla luce del principio di sussidiarietà,
gli Stati membri dovrebbero secondo la legislazione nazionale e le prassi
vigenti, avere la facoltà di stabilire se e in quale proporzione
i contributi applicabili ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti
dalle navi debbano essere inclusi nei sistemi di recupero dei costi per
l'uso degli impianti portuali di raccolta. La tariffa per l'utilizzo degli
impianti dovrebbe essere equa, non discriminatoria e trasparente.
(15) Le navi che producono quantitativi
limitati di rifiuti dovrebbero ricevere un trattamento più favorevole
nei sistemi di recupero dei costi. L'identificazione di tali navi sarebbe
più facile in presenza di criteri comuni.
(16) Al fine di evitare un onere
eccessivo per le parti interessate, le navi che svolgono servizio regolare,
con approdi frequenti e regolari, possono essere esentate da taluni obblighi
della presente direttiva qualora sia dimostrato che sussistono disposizioni
atte a garantire il conferimento dei rifiuti e il pagamento dei relativi
contributi.
(17) I residui del carico dovrebbero
essere conferiti agli impianti portuali di raccolta in base alla convenzione
Marpol 73/78. Essa prevede che i residui del carico devono essere conferiti
agli impianti portuali di raccolta entro i limiti necessari per soddisfare
le esigenze di pulizia delle cisterne di carico. Ogni tariffa per tale
tipo di conferimento dovrebbe essere pagato da chi utilizza l'impianto
portuale di raccolta che è di norma indicato nelle convenzioni
contrattuali tra le parti interessate o in altre convenzioni locali.
(18) È necessario svolgere
ispezioni mirate al fine di verificare l'osservanza della presente direttiva.
Il numero delle ispezioni, nonché le sanzioni applicate, dovrebbero
essere tali da scoraggiare violazioni della direttiva. Per motivi di efficacia
e di economia tali ispezioni, se del caso, possono essere effettuate nell'ambito
della direttiva 95/21/CE.
(19) Gli Stati membri dovrebbero
predisporre un opportuno quadro amministrativo per il funzionamento adeguato
degli impianti portuali di raccolta. In base alla convenzione Marpol 73/78,
la presunta inadeguatezza degli impianti portuali di raccolta dovrebbe
essere segnalata all'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO). Siffatte
informazioni potrebbero essere trasmesse contemporaneamente alla Commissione
a scopo informativo.
(20) L'attuazione della presente
direttiva può essere rafforzata istituendo un sistema d'informazione
per individuare le navi che inquinano o potrebbero inquinare, sistema
che sarebbe inoltre utile alla verifica dell'applicazione della direttiva.
Il sistema informativo Sirenac, istituito nell'ambito del memorandum d'intesa
di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo,
fornisce molte informazioni supplementari necessarie a tal fine.
(21) Per l'attuazione efficace della
presente direttiva la Commissione deve essere assistita da un comitato
costituito da rappresentanti degli Stati membri. Poiché le misure
necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono misure di portata
generali ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alla Commissione (7),
tali misure dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 5 di tale decisione.
(22) Alcune disposizioni della presente
direttiva possono essere modificate, senza ampliare l'ambito d'applicazione,
secondo tale procedura al fine di tener conto di misure comunitarie o
dell'IMO che entrassero in vigore in futuro per garantirne un'attuazione
armonizzata,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
Articolo 1
Obiettivi
La presente direttiva ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei
rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli
scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel
territorio della Comunità europea, migliorando la disponibilità
e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti
e residui e rafforzando pertanto la protezione dell'ambiente marino
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva s'intende per:
a) "nave": imbarcazione di qualsiasi tipo che opera nell'ambiente
marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili
e i natanti;
b) "Marpol 73/78": convenzione internazionale sulla prevenzione
dell'inquinamento causato da navi, del 1973, come modificata dal relativo
protocollo del 1978, e in vigore alla data di adozione della presente
direttiva;
c) "rifiuti prodotti dalla nave": tutti i rifiuti, comprese
le acque reflue, e i residui diversi dai residui del carico, prodotti
durante il servizio di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione
degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati
al carico di cui agli Orientamenti (Guidelines) per l'attuazione dell'allegato
V della Marpol 73/78;
d) "residui del carico": i resti di qualsiasi materiale che
costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne
e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia; tali
resti comprendono eccedenze di carico/scarico e fuoriuscite;
e) "impianto portuale di raccolta": qualsiasi struttura, fissa,
galleggiante o mobile, che sia in grado di ricevere i rifiuti prodotti
dalla nave o i residui del carico;
f) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata
a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine
viventi;
g) "imbarcazione da diporto": un'imbarcazione di qualunque tipo,
a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità
sportive o ricreative;
h) "porto": un luogo o un'area geografica cui siano state apportate
migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire, principalmente,
l'attracco di navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto.
A prescindere dalle definizioni di cui alle lettere c) e d), i "rifiuti
prodotti dalla nave" e i "residui del carico" sono considerati
rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE
del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (8)
Articolo 3
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica a:
a) tutte le navi, compresi i pescherecci
e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno
scalo o che operano in un porto di uno Stato membro, ad esclusione delle
navi militari da guerra, o ausiliarie o di altre navi possedute o gestite
da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini
non commerciali;
b) tutti i porti degli Stati membri
ove fanno normalmente scalo le navi cui si applica la lettera a).
Gli Stati membri adottano misure per assicurare che le navi escluse dall'ambito
di applicazione della presente direttiva a norma del precedente comma,
lettera a), conferiscano i propri rifiuti ed i residui del carico secondo
modalità coerenti con la presente direttiva, nella misura del ragionevole
e del praticabile.
Articolo 4
Impianti portuali di raccolta
1. Gli Stati membri provvedono a
mettere a disposizione impianti portuali di raccolta adeguati a rispondere
alle esigenze delle navi che utilizzano normalmente il porto, senza causare
loro ingiustificati ritardi.
2. Per essere adeguati gli impianti
portuali di raccolta devono essere in grado di ricevere le categorie e
i quantitativi di rifiuti prodotti da navi e i residui del carico provenienti
dalle navi che normalmente vi approdano, tenendo conto delle esigenze
operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione geografica e delle
dimensioni del porto, della tipologia delle navi che vi fanno scalo nonché
delle esenzioni di cui all'articolo 9.
3. Gli Stati membri stabiliscono
le procedure, nel rispetto di quelle stabilite dall'IMO, per segnalare
allo Stato di approdo le inadeguatezze rilevate negli impianti portuali
di raccolta.
Articolo 5
Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti
Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti
1. Per ciascun porto è elaborato
e applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa
consultazione delle parti interessate, in particolare gli utenti dello
scalo o i loro rappresentanti, tenendo conto degli obblighi di cui agli
articoli 4, 6, 7, 10 e 12. Nell'allegato I figurano le prescrizioni dettagliate
per l'elaborazione dei piani in questione.
2. I piani di raccolta e di gestione
dei rifiuti di cui al paragrafo 1 possono, se è necessario per
la loro efficienza, essere elaborati in un contesto regionale con l'opportuna
partecipazione di ciascun porto, purché l'esigenza e la disponibilità
di impianti di raccolta siano specificate per ogni singolo porto.
3. Gli Stati membri valutano e approvano
i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, ne controllano l'esecuzione
e/o curano che si proceda ad una nuova approvazione almeno ogni tre anni
dopo eventuali cambiamenti operativi avvenuti nel porto.
Articolo 6
Notifica
1. Il comandante di una nave diversa
da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto omologata per un massimo
di 12 passeggeri che sia diretta verso un porto situato nella Comunità
compila, in maniera fedele e accurata, il modulo di cui all'allegato II
e notifica tali informazioni all'autorità o all'organismo designato
a tal fine dallo Stato membro in cui si trova il porto:
a) con almeno 24 ore di anticipo
rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto;
b) non appena è noto il porto,
qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;
c) entro la partenza dal porto precedente
se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.
Gli Stati membri possono decidere che le informazioni siano notificate
al gestore dell'impianto di raccolta che le trasmette a sua volta all'autorità
competente.
2. Le informazioni di cui al paragrafo
1 vengono conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo
e, su richiesta, messe a disposizione delle autorità degli Stati
membri.
Articolo 7
Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave
1. Il comandante di una nave che
approda in un porto comunitario conferisce tutti i rifiuti prodotti dalla
nave ad un impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto.
2. Nonostante il paragrafo 1, una
nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver
conferito i rifiuti prodotti, qualora dalle informazioni fornite a norma
dell'articolo 6 e dell'allegato II risulti la presenza di una capacità
di stoccaggio sufficiente per tutti i rifiuti prodotti dalla nave che
sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del
tragitto previsto della nave fino al porto di conferimento.
Se vi sono fondati motivi di ritenere che nel porto di conferimento previsto
non siano disponibili impianti adeguati o se questo porto non è
conosciuto e sussiste quindi il rischio che i rifiuti vengano scaricati
in mare, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie atte a prevenire
l'inquinamento marino, se necessario richiedendo alla nave di conferire
i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.
3. Il paragrafo 1 si applica fatte
salve le prescrizioni a carico delle navi più rigorose in materia
di conferimento adottate in base al diritto internazionale
Articolo 8
Regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave
1. Gli Stati membri provvedono affinché
i costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle
navi, ivi compreso il trattamento e lo smaltimento degli stessi, siano
recuperati attraverso la riscossione di tariffe a carico delle navi.
2. I sistemi di recupero dei costi
connessi con l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta non devono
non costituire un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in
mare. A tal fine si applicano i seguenti principi alle navi diverse dai
pescherecci e dalle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di
12 passeggeri:
a) tutte le navi che approdano nei
porti di uno Stato membro contribuiscono in misura significativa ai costi
di cui al paragrafo 1, a prescindere dall'effettivo uso degli impianti.
Tra le disposizioni applicabili a tal fine si possono annoverare l'incorporazione
delle tariffe nei diritti portuali o una tariffa standard distinta per
i rifiuti. Le tariffe possono essere differenziate in funzione, ad esempio,
della categoria, del tipo e della dimensione della nave;
b) la parte dei costi non coperta
dalla tariffa di cui alla lettera a) è coperta in base ai quantitativi
e ai tipi di rifiuti prodotti dalle navi effettivamente conferiti dalla
nave;
c) le tariffe possono essere ridotte
se la gestione ambientale, la concezione, le attrezzature e il funzionamento
della nave sono tali che il comandante della nave stessa possa dimostrare
che essa produce quantità ridotte di rifiutio.
3. Per garantire che le tariffe
applicate siano eque, trasparenti, non discriminatore e rispecchino i
costi degli impianti e dei servizi messi a disposizione ed, eventualmente,
utilizzati, andrebbero precisati agli utenti dei porti l'importo delle
tariffe e la base sulla quale sono state calcolate.
4. Entro tre anni dalla data di
cui all'articolo 16, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione per valutare l'impatto della varietà
di sistemi di recupero dei costi, istituiti a norma del paragrafo 2, sull'ambiente
marino e sulla struttura dei flussi di rifiuti. La relazione è
predisposta d'intesa con gli Stati membri e i rappresentanti dei porti.
Se necessario, a seguito di questa valutazione, la Commissione presenta
una proposta di modifica della presente direttiva introducendo un sistema
che preveda che le navi che fanno scalo in un porto di uno Stato membro
paghino una percentuale adeguata, pari ad almeno un terzo, dei costi indicati
nel paragrafo 1, indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli impianti,
o un sistema alternativo che abbia effetti equivalenti.
Articolo 9
Esenzioni
1. Gli Stati membri possono esonerare
dagli obblighi di cui all'articolo 6, articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo
8 le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari presso i
loro porti, qualora si possa dimostrare l'esistenza di misure che garantiscano
il pagamento delle tariffe e il conferimento dei rifiuti prodotti dalle
navi in un porto lungo la rotta.
2. Gli Stati membri informano periodicamente,
almeno una volta all'anno la Commissione delle esenzioni rilasciate in
base al paragrafo 1e.
Articolo 10
Conferimento dei residui del carico
Il comandante di una nave che fa scalo in un porto comunitario garantisce
che i residui del carico siano conferiti a un impianto di raccolta dei
rifiuti in base alle disposizioni della Marpol 73/78. Ogni tariffa per
il conferimento dei residui del carico viene pagata da chi utilizza l'impianto
di raccolta.
Articolo 11
Regime coercitivo
1. Gli Stati membri provvedono affinché
qualsiasi nave possa essere soggetta a ispezione per verificarne la conformità
agli articoli 7 e 10 e che sia svolto un numero sufficiente di tali ispezioni.
2. Per le ispezioni riguardanti
navi diverse dai pescherecci e dalle imbarcazioni da diporto omologate
per un massimo di 12 passeggeri
a) Nella scelta delle navi da ispezionare
gli Stati membri si interessano in particolare delle:
- navi che non hanno adempiuto agli obblighi di notifica di cui all'articolo
6,
- navi per le quali l'esame delle informazioni fornite dal comandante
a norma dell'articolo 6 ha messo in luce altre ragioni per ritenere che
la nave non ottemperi alla presente direttiva
b) Tale ispezione può essere
effettuata nel quadro della direttiva 95/21/CE, se applicabile. Vale l'obbligo
di ispezionare il 25 % delle navi come previsto dalla direttiva menzionata,
a prescindere dal regime applicato alle ispezioni;
c) L'autorità pertinente
che non è soddisfatto dei risultati di tale ispezione provvede
affinché la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico all'impianto di raccolta,
in misura tale da ottemperare agli articoli 7 e 10;
d) Qualora sia chiaramente dimostrato
che una nave ha preso il largo senza aver osservato l'articolo 7 o l'articolo
10, la competente autorità del successivo porto di scalo ne viene
informata e, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
13, alla nave non viene consentito di lasciare tale porto fino all'avvenuto
svolgimento di una più dettagliata valutazione dei fattori relativi
alla conformità della nave alla presente direttiva, quali la precisione
delle informazioni fornite a norma dell'articolo 6.
3) Gli Stati membri fissano, nella
misura necessaria, le procedure di controllo atte a garantire la conformità
alle prescrizioni applicabili della presente direttiva per i pecherecci
e le imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri.
Articolo 12
Misure di accompagnamento
1. Gli Stati membri:
a) adottano tutte le misure necessarie
per garantire che i comandanti, i gestori degli impianti portuali di raccolta
e le altre parti interessate siano adeguatamente informati sugli obblighi
loro incombenti in base alla presente direttiva e che essi vi si conformino;
b) designano le autorità
o gli organismi incaricati di svolgere gli incarichi previsti dalla presente
direttiva;
c) provvedono a garantire la cooperazione
tra le rispettive autorità competenti e le organizzazioni commerciali
al fine di garantire un'attuazione efficace della presente direttiva;
d) provvedono affinché le
informazioni notificate dai comandanti delle navi a norma dell'articolo
6 siano esaminate accuratamente;
e) garantiscono che le formalità
relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta siano semplici
e rapide, per incentivare comandanti ad utilizzare gli impianti portuali
di raccolta e per evitare ingiustificati ritardi alle navi;
f) provvedono affinché la
Commissione riceva una copia dei rapporti relativi alle inadeguatezze
rilevate negli impianti portuali di raccolta di cui all'articolo 4, paragrafo
3;
g) garantiscono che il trattamento,
il recupero o lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui
del carico siano svolti in conformità della direttiva 75/442/CEE
e di altra legislazione comunitaria in materia, in particolare la direttiva
75/439/CEE del Consiglio concernente l'eliminazione degli oli usati (9)
e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa
ai rifiuti pericolosi (10);
h) garantiscono, conformemente alla
propria legislazione nazionale, che le parti coinvolte nel conferimento
o nella raccolta di rifiuti prodotti dalla nave o di residui del carico
abbiano diritto al risarcimento del danno causato da ritardi ingiustificati.
2.Il conferimento dei rifiuti prodotti
dalle navi e dei residui del carico è considerata come immissione
in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92
del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale
comunitario (11). Le autorità
doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di
cui all'articolo 45 del codice doganale comuni.
3. Gli Stati membri e la Commissione
collaborano per creare un adeguato sistema informativo e di controllo
che comprenda quanto meno l'intera Comunità, al fine:
- di migliorare l'individuazione
delle navi che non hanno proceduto al conferimento dei rifiuti prodotti
e dei residui del carico a norma della presente direttiva,
- di verificare se sono stati conseguiti
gli obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva.
4. Gli Stati membri e la Commissione
cooperano nella fissazione di criteri comuni per individuare le navi di
cui all'articolo 8, paragrafo 2, punto c).
Articolo 13
Sanzioni
Gli Stati membri istituiscono un regime sanzionatorio per la violazione
delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva
e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le
sanzioni così comminate devono essere efficaci, proporzionate e
dissuasive
Articolo 14
Comitato di regolamentazione
1. La Commissione è assistita
dal comitato istituito in base all'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva
93/75/CEE (12), in seguito denominato
"il comitato".
2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo
8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE
è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio
regolamento interno.
Articolo 15
Procedura di modifica
Gli allegati della presente direttiva, le definizioni di cui all'articolo
2, lettera b), i riferimenti agli strumenti comunitari e i riferimenti
agli strumenti IMO possono essere modificati secondo la procedura di cui
all'articolo 14, paragrafo 2 al fine di adeguarli alle misure comunitarie
o dell'IMO che siano entrate in vigore, senza in alcun caso ampliare l'ambito
di applicazione della presente direttiva.
Gli allegati della presente direttiva possono inoltre essere modificati
secondo la suddetta procedura, se necessario per migliorare il regime
istituito dalla presente direttiva, senza in alcun caso ampliare l'ambito
di applicazione della stessa.
Articolo 16
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva prima del 28 dicembre 2002. Essi
ne informano immediatamente la Commissione.
Tuttavia, per quanto riguarda le acque reflue di cui all'articolo 2, lettera
c), l'applicazione della presente direttiva è sospesa fino a 12
mesi dall'entrata in vigore dell'allegato IV di Marpol 73/78, nel rispetto
della distinzione operata in detta convenzione fra navi nuove ed esistenti.
2. Quando gli Stati membri adottano
tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva
o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
Articolo 17
Valutazione
1. Gli Stati membri presentano alla
Commissione una relazione sullo stato di attuazione della presente direttiva
a scadenze triennali.
2. La Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento
del sistema previsto dalla presente direttiva, in base alle relazioni
presentate dagli Stati membri di cui al paragrafo 1, oltre alle proposte
eventualmente necessarie in merito all'attuazione della presente direttiva.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.
Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
L. Fabius
(1) GU C 271 del
31.8.1998, pag. 79 e GU C 148 del 28.5.1999, pag 7.
(2) GU C 138 del 18.5.1999, pag.
12.
(3) GU C 198 del 14.7.1999, pag.
27.
(4) Parere del Parlamento europeo
dell'11 febbraio 1999 (GU C 150 del 28.5.1999, pag. 432) confermato il
16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio, dell'8 novembre 1999
(GU C 10 del 13.1.2000, pag. 14) e decisione del Parlamento europeo del
14 marzo 2000. Decisione del Parlamento europeo del 6 settembre 2000,
e decisione del Consiglio, del 14 settembre 2000.
(5) GU C 271 del 7.10.1993, pag.
1.
(6) GU L 157 del 7.7.1995, pag.
1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/42/CE (GU L 184 del
27.6.1998, pag. 40).
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag.
23.
(8) GU L 194 del 25.7.1975, pag.
39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione
(GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).
(9) GU L 194 del 25.7.1975, pag.
23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377
del 31.12.1991, pag. 48).
(10) GU L 377 del 31.12.1991,
pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CEE (GU
L 168 del 2.7.1994, pag. 28).
(11) GU L 302 del 19.10.1992,
pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999
(GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).
(12) GU L 247 del 5.10.1993,
pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE (GU L
276 del 13.10.1998, pag. 7).
ALLEGATO I
PRESCRIZIONI PER I PIANI DI
RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI NEI PORTI
(di cui all'articolo 5)
Il piano riguarda tutte le categorie di rifiuti prodotti dalle
navi e di residui del carico provenienti dalle navi che normalmente approdano
in un porto. Esso è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello
scalo e della tipologia delle unità che vi approdano.
I piani devono tener conto dei seguenti elementi:
- valutazione del bisogno di impianti
portuali di raccolta in funzione delle esigenze delle navi che abitualmente
approdano nel porto,
- descrizione del tipo e della capacità
degli impianti portuali di raccolta,
- descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti
dalle navi e dei residui del carico,
- descrizione del sistema di tariffazione,
- procedure per la segnalazione
delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta,
- procedure per consultazioni permanenti
con gli utenti dei porti, le imprese che si occupano dei rifiuti, gli
operatori dei terminal e le altre parti interessate,
- tipo e quantità dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti.
Il piano dovrebbe inoltre comprendere:
- una sintesi della pertinente normativa
e delle formalità per il conferimento,
- l'indicazione di una o più
persone responsabili dell'attuazione del piano,
- la descrizione, se del caso, delle
attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento nel porto,
- la descrizione delle modalità
di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta,
- la descrizione delle modalità
di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei
residui del carico conferiti,
- la descrizione delle modalità
di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.
Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento
dovrebbero essere del tutto conformi a un programma di gestione ambientale
in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attività.
Tale conformità è presunta se le procedure si attengono
a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del
29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (1).
Informazioni da fornire a tutti gli utenti
dei porti
- breve accenno alla fondamentale
importanza di un corretto conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi
e dei residui del carico,
- ubicazione degli impianti portuali
di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma/cartina,
- elenco dei rifiuti prodotti dalle
navi e dei residui del carico normalmente trattati,
- elenco dei punti di contatto,
degli operatori e dei servizi offerti,
- descrizione delle procedure per
il conferimento,
- descrizione del sistema di tariffazione,
- procedure per la segnalazione
delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.
(1) GU L 168 del
10.7.1993, pag. 1
ALLEGATO II
FATTORI DI CUI TENER CONTO NELLA FISSAZIONE
DEI VALORI LIMITE E DELLE SOGLIE DI ALLARME
INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO DI
(Porto di destinazione di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/59/CE)
1. Nome della nave, indicativo radio della nave ed, eventualmente, numero
d'identificazione IMO: ..............................................
2 Stato di bandiera: ..............................................
3. Ora presunta di arrivo (ETA): ..............................................
4. Ora presunta di partenza (ETD): ..............................................
5. Precedente porto di scalo: ..............................................
6. Prossimo porto di scalo: ..............................................
7. Ultimo porto e data in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti
dalla nave: ...........
8. Intendete conferire: tutti / alcuni / nessuno (contrassegnare)
dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta?
9. Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire e/o trattenuti
a bordo e percentuale della capacità di stoccaggio massima: .......................................
Nel caso in cui intendiante scaricare
tutti i rifiuti, compilate la seconda colonna come occorre.
Se intendete scaricare alcuni rifiuti o nessun rifiuto, completate tutte
le colonne.
Tipo |
Rifiuti da conferire m3 |
Capacità di stoccaggio massima dedicata
m3 |
Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo
m3 |
Porto in cui saranno conferiti rifiuti restanti |
Quantitativo di rifiuti che sarà prodotto tra
la notifica ed il successivo scalo
m3 |
1. Oli usati |
Fanghi |
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Acqua di sentina |
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Altro (specificare) |
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2. Rifiuti |
Rifiuti alimentari |
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Plastica |
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Altro |
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3. Rifiuti associati al carico
(*) (specificare) |
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4. Residui del carico (*)
(specificare) |
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(*) Può trattarsi di stime.
Note:
1. Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di
approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.
2. Gli Stati membri decideranno quali organismi riceveranno copie della
presente notifica.
3. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel
caso in cui le nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della diretiva
200/59/CE.
Confermo:
che le suddette informazioni sono accurate e corrette e
che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare
tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo
porto in cui saranno conferiti i rifiuti
Data ................................................
Ora..................................................
Firma ...............................................
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la Direttiva 2002/84 modifica
gli articoli
2.B)
14.1
15
della Direttiva 2000/59/CE |
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